Art. 2
LEGGE 6 agosto 1926, n. 1365
In vigore dal 3 set 1926
Il conferimento delle nomine avverrà in base alla scelta che sarà esercitata dai vincitori del concorso; secondo l'ordine della graduatoria.
Gli eventuali rinunciatari saranno sostituiti da coloro che nel concorso furono dichiarati idonei.
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