Art. 1

LEGGE 6 agosto 1926, n. 1365

In vigore dal 1 gen 2018
I notai sono nominati con decreto Reale in seguito a concorso per esame, che sarà tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sarà determinato dal Ministro per la giustizia. (6) L'esame avrà carattere teorico pratico e le modalità relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono: a) essere in possesso dei requisiti di cui all' della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso; b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso; b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in cinque precedenti concorsi ; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità. (9) c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69.
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LEGGE 6 agosto 1926, n. 1365 (Art. 1 Norme per il conferimento dei posti notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo