Art. 5
LEGGE 19 luglio 1914, n. 1111
In vigore dal 3 nov 1914
Il perimetro della zona monumentale viene determinato, per gli effetti del vincolo, nelle aree segnate con tratteggio nella pianta allegata.
Alle aree stesse è applicabile il disposto dell' della legge 17 luglio 1910, n. 578.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addì 19 luglio 1914.
VITTORIO EMANUELE.
Rubini - Daneo.
Visto, Il guardasigilli: Dari.
Storico versioni
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