Art. 2
LEGGE 19 luglio 1914, n. 1111
In vigore dal 3 nov 1914
L'esecuzione della presente legge e delle precedenti riguardanti la zona monumentale di Roma è direttamente assunta dal Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1914-07-19;1111#art-2