Art. 1
LEGGE 19 luglio 1914, n. 1111
In vigore dal 11 gen 1921
Il termine indicato dall' della legge del 17 luglio 1910, n. 578, prorogato a tutto il 31 luglio 1914, in forza dell'° della legge 8 giugno 1913, n. 617, è ulteriormente prorogato a tutto il 31 luglio 1917.
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