Art. 3

LEGGE 19 luglio 1914, n. 1111

In vigore dal 3 nov 1914
Sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge passerà in consegna al comune di Roma l'area segnata con tinta verde nella pianta annessa alla presente legge. (1). Sono esclusi dal passaggio al Comune tutti i monumenti, ruderi e fabbricati esistenti nell'area suddetta. A cura e per decreto del Ministero della pubblica istruzione vorrà definita l'area che, annessa alle Terme Antoniniane, rimane in sua consegna. --------- (1) La planimetria verrà stampata nella Raccolta in volumi delle leggi e dei decreti.
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urn:nir:stato:legge:1914-07-19;1111#art-3

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