Art. 4
LEGGE 19 luglio 1914, n. 1111
In vigore dal 3 nov 1914
L'area consegnata al Comune, insieme con tutte le zone stradali, e i terreni già di proprietà comunale, compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma, descritto all' della legge 14 luglio 1887, n. 4730, saranno considerati come beni di pubblico demanio del comune di Roma. Essi saranno inalienabili ed il Comune non potrà fabbricarvi e dovrà conservarli quale luogo di pubblico passeggio ed area di rispetto dei prossimi monumenti.
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