Art. 174
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 12 nov 1924
Gli impiegati d'archivio che esercitano uffici, professioni od impieghi incompatibili con la loro qualità a termini dell', dovranno rinunziarvi nel termine di sei mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, con dichiarazione scritta al ministro di grazia e giustizia.
I conservatori, però, e gli impiegati di archivio che al momento dell'attuazione della presente legge siano autorizzati all'esercizio del notariato, potranno continuarlo, salvo il caso di trasferimento ad altro posto maggiormente retribuito o di nomina ad un grado superiore.
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