Art. 177

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 26 nov 1915
Entro due anni dall'attuazione della presente legge potranno essere dispensati dall'impiego, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 98, gli impiegati degli archivi notarili che per infermità o debolezza di mente giudicata permanente o per accertata inettitudine non potessero adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio, o fossero colpevoli di abituale negligenza nell'adempimento dei doveri medesimi. (4) Essi potranno far valere i loro diritti per la liquidazione della pensione vitalizia, a senso dell'articolo 9 e potranno conseguire l'indennità di cui all', n. 3 della legge 12 dicembre 1907, n. 755.
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