Art. 173

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Per quanto riguarda le formalità degli atti notarili e i casi di nullità dei medesimi, si applicheranno le disposizioni più favorevoli della presente legge, anche relativamente agli atti ricevuti sotto l'impero della legge anteriore.
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