Art. 173
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 22 mar 1913
Per quanto riguarda le formalità degli atti notarili e i casi di nullità dei medesimi, si applicheranno le disposizioni più favorevoli della presente legge, anche relativamente agli atti ricevuti sotto l'impero della legge anteriore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1913-02-16;89#art-173