Art. 174 · LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 174

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 12 nov 1924
Gli impiegati d'archivio che esercitano uffici, professioni od impieghi incompatibili con la loro qualità a termini dell', dovranno rinunziarvi nel termine di sei mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, con dichiarazione scritta al ministro di grazia e giustizia. I conservatori, però, e gli impiegati di archivio che al momento dell'attuazione della presente legge siano autorizzati all'esercizio del notariato, potranno continuarlo, salvo il caso di trasferimento ad altro posto maggiormente retribuito o di nomina ad un grado superiore. (20)
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