Art. 10
LEGGE 24 dicembre 1908, n. 783
In vigore dal 20 dic 1974
L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata e per licitazione privata e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni immobili disponibili il cui valore di stima non superi le lire 6.000.000. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, l'Amministrazione è autorizzata a vendere i beni disponibili a trattativa privata o per licitazione privata fino al limite massimo del valore di stima di lire 15.000.000.
Se il valore di stima oltrepassi le lire 4.500.000, dovrà essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto.
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