Art. 14

LEGGE 24 dicembre 1908, n. 783

In vigore dal 9 feb 1909
Il Governo del Re emanerà il regolamento necessario per la esecuzione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1908. VITTORIO EMANUELE. Lacava. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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LEGGE 24 dicembre 1908, n. 783 (Art. 14 Concernente la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato) — Testo vigente | Portale Normativo