Art. 14
LEGGE 24 dicembre 1908, n. 783
In vigore dal 9 feb 1909
Il Governo del Re emanerà il regolamento necessario per la esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 dicembre 1908.
VITTORIO EMANUELE.
Lacava.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1908-12-24;783#art-14