Art. 11

LEGGE 24 dicembre 1908, n. 783

In vigore dal 18 lug 1909
Sono abrogate tutte le altre disposizioni contenute nelle leggi speciali circa la vendita dei beni immobili patrimoniali dello Stato di qualsiasi provenienza e natura. Nulla però è innovato alle leggi 10 agosto 1862, n. 743 e 2 luglio 1896, n. 268, pei beni ai quali esse si riferiscono nè alla legge 5 luglio 1908, n. 390, relativa agli immobili devoluti allo Stato per debiti d'imposta. Rimangono pure in vigore le disposizioni della legge 7 luglio 1907, n. 429, concernenti l'alienazione dei relitti di terreni e gli altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario.
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