Art. 13

LEGGE 24 dicembre 1908, n. 783

In vigore dal 9 feb 1909
Sono abrogate le disposizioni della legge 15 agosto 1867, n. 3848, che riguardano l'Amministrazione dei beni provenienti dal patrimonio ecclesiastico. Tali beni sono amministrati con le norme che si applicano per tutti gli altri beni patrimoniali dello Stato.
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LEGGE 24 dicembre 1908, n. 783 (Art. 13 Concernente la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato) — Testo vigente | Portale Normativo