Art. 13
LEGGE 24 dicembre 1908, n. 783
In vigore dal 9 feb 1909
Sono abrogate le disposizioni della legge 15 agosto 1867, n. 3848, che riguardano l'Amministrazione dei beni provenienti dal patrimonio ecclesiastico. Tali beni sono amministrati con le norme che si applicano per tutti gli altri beni patrimoniali dello Stato.
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