Art. 4

LEGGE 24 dicembre 1908, n. 783

In vigore dal 9 feb 1909
Gli offerenti all'incanto non possono essere ammessi se non hanno, prima dell'apertura del medesimo e nei luoghi e modi indicati dal regolamento di cui all', fatto il deposito d'una somma eguale al decimo del valore di stima dei beni per i quali adiscono l'incanto; il deposito deve essere effettuato in denaro o in rendita sul Debito pubblico dello Stato valutata a norma dell'art. 330 Codice procedura civile. L'offerente deve inoltre depositare l'ammontare presuntivo delle spese contrattuali indicate nell'avviso d'asta. Non è ammessa alcuna dispensa dal deposito; di ogni mancanza o deficienza sono responsabili in solido chi presiede l'incanto e chi l'assiste come segretario.
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LEGGE 24 dicembre 1908, n. 783 (Art. 4 Concernente la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato) — Testo vigente | Portale Normativo