Art. 18
LEGGE 26 giugno 1902, n. 245
In vigore dal 22 lug 1902
Nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici sarà stanziato annualmente per dieci esercizi consecutivi, a partire da quello 1902-1903, un fondo di lire centomila per le opere di rimboschimento del bacino idrologico del Sele, e per le spese accessorie inerenti alla tutela della silvicoltura nel bacino medesimo.
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