Art. 16
LEGGE 26 giugno 1902, n. 245
In vigore dal 22 lug 1902
In qualunque caso derivasse diminuzione di reddito ad un terreno per l'applicazione del precedente articolo, il proprietario avrà diritto ad una indennità da stabilirsi à termini della legge di espropriazione per causa di pubblica utilità.
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