Art. 21

LEGGE 26 giugno 1902, n. 245

In vigore dal 22 lug 1902
Il Regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge sarà approvato con decreto Reale. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 giugno 1902. VITTORIO EMANUELE. G. ZANARDELLI. N. BALENZANO. GIOLITTI. DI BROGLIO. CARCANO. G. BACCELLI. Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
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