Art. 19

LEGGE 26 giugno 1902, n. 245

In vigore dal 22 lug 1902
Le opere inerenti alla costruzione, alla manutenzione, alle riparazioni ordinarie e straordinarie ed all'esercizio dell'Acquedotto, ed alla tutela della silvicoltura nel bacino idrologico del Sele, sono dichiarate di pubblica utilità.
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