Art. 18 · LEGGE 26 giugno 1902, n. 245

Art. 18

LEGGE 26 giugno 1902, n. 245

In vigore dal 22 lug 1902
Nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici sarà stanziato annualmente per dieci esercizi consecutivi, a partire da quello 1902-1903, un fondo di lire centomila per le opere di rimboschimento del bacino idrologico del Sele, e per le spese accessorie inerenti alla tutela della silvicoltura nel bacino medesimo.
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