Art. 4
LEGGE 7 luglio 1901, n. 306
In vigore dal 4 ago 1911
Gli uffici sanitari provinciali nel mese di gennaio di ogni anno compileranno il ruolo dei medici, chirurghi, veterinari e farmacisti tenuti al contributo obbligatorio, e detto ruolo sarà reso esecutorio dal prefetto.
Alle Amministrazioni interessate sarà trasmesso un estratto di detto ruolo col nome dei sanitari ai loro stipendi, ed esse dovranno versare la intera somma alla sezione di R. tesoreria nel mese di giugno.
Alle dette Amministrazioni è fatto salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi dei sanitari posti alla loro dipendenza.
Le autorità competenti nell'approvazione dei bilanci dei comuni e delle provincie cureranno che sieno in essi iscritti gli stanziamenti corrispondenti ai ruoli, e i comuni, le provincie e lo Stato dovranno versare, con diritto di rivalsa sugli stipendi dei sanitari posti alla loro dipendenza, le intere somme alla sezione di R. tesoreria una volta l'anno nel mese di giugno.
Le somme riscosse dovranno dalle competenti sezioni di tesoreria essere versate senza ritardo al collegio convitto, mediante vaglia del tesoro sulla sezione della R. tesoreria di Perugia
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