Art. 7
LEGGE 7 luglio 1901, n. 306
In vigore dal 28 lug 1901
Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re provvederà alla formazione del Regolamento e ad introdurre nello Statuto della fondazione, che nell'intervallo continuerà ad avere il suo effetto, quelle modificazioni che saranno necessarie per l'esecuzione della legge medesima.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 luglio 1901.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
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