Art. 5

LEGGE 7 luglio 1901, n. 306

In vigore dal 4 ago 1911
Ove l'Amministrazione del comune o della provincia non abbia eseguito entro il mese di giugno il pagamento della somma annua dovuta al collegio convitto, l'intendente di finanza, con apposito decreto, farà obbligo all'esattore o al ricevitore provinciale di versarne l'ammontare entro il termine di giorni 15 nella sezione di R. tesoreria, ai termini dell'articolo precedente. Nei casi in cui, per mancanza di fondi di spettanza del comune o della provincia, l'esattore o il ricevitore fossero costretti ad anticipare del proprio l'importo di tale somma, essi avranno diritto di percepire su di essa, a carico dell'ente pel quale l'avranno anticipata, l'interesse al saggio legale dalla data dei pagamenti. A tale anticipazione non saranno però tenuti l'esattore o il ricevitore che non abbiano modo di rivalersi entro l'anno solare delle somme anticipate. Quando l'esattore o il ricevitore provinciale ritardassero il versamento (eccettuato il caso contemplato nel precedente capoverso) si applicheranno le disposizioni degli articoli 81 e 84 del testo unico approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281 e si potrà procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza. Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori andranno a beneficio del Collegio convitto. Durante l'anno potranno essere compilati ruoli suppletivi .
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