Art. 2

LEGGE 7 luglio 1901, n. 306

In vigore dal 21 giu 2007
Alle spese occorrenti pel mantenimento, l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane di cui all', concorreranno: a) il patrimonio della fondazione; b) i lasciti, le donazioni e in generale qualunque altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere; c) gli accrescimenti che subirà il patrimonio della fondazione col residuo delle entrate ordinarie, che sarà in fine d'anno capitalizzato; d) le elargizioni degli ordini dei medici, di altre Associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica e morale; e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento fissate dal Consiglio di amministrazione della fondazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni; f) il contributo volontario di tutti gli altri sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme di cui al precedente comma. (2) (3)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1901-07-07;306#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo