Art. 1
LEGGE 7 luglio 1901, n. 306
In vigore dal 28 lug 1901
Il Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, eretto in Ente morale con R. decreto 20 luglio 1899, provvederà, a norma dello Statuto di fondazione, al mantenimento, all'educazione ed alla istruzione così degli orfani che delle orfane bisognosi, dei medici, chirurghi, veterinari e farmacisti gravati del contributo obbligatorio o volontario di cui all'articolo seguente.
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