Art. 4
LEGGE 15 giugno 1877, n. 3880
In vigore dal 7 lug 1877
Il Governo del Re è autorizzato a prorogare fino a tutto febbraio 1880 la convenzione stipulata con la Società Peninsulare-Orientale il 14 aprile 1872, per la linea Venezia-Brindisi-Alessandria.
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