Art. 7
LEGGE 15 giugno 1877, n. 3880
In vigore dal 7 lug 1877
Saranno sottoposte all'approvazione del Parlamento la fusione delle Società e la inversione delle linee contemplate nell' della convenzione e nell' dei vari quaderni d'oneri.
Però la linea che verrà soppressa appena aperta all'esercizio la ferrovia Eboli-Torremare, in conformità all', § A dei quaderni di oneri per la navigazione tra il continente e la Sicilia, sarà invertita in una terza corsa di cabotaggio da Napoli a Messina, toccando Pisciotta, Paola, Pizzo e Reggio, da mantenersi fino all'apertura della linea ferroviaria Eboli-Reggio.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Pollenzo, addì 15 giugno 1877.
VITTORIO EMANUELE.
A. DEPRETIS.
G. ZANARDELLI.
(La Convenzione cui si riferisce la presente legge sarà pubblicata in foglio di Supplemento annesso al presente numero).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1877-06-15;3880#art-7