Art. 2
LEGGE 15 giugno 1877, n. 3880
In vigore dal 7 lug 1877
Il Governo del Re provvederà sollecitamente alla istituzione della linea di navigazione da Ancona a Zara, valendosi della facoltà riservatagli dall' del quaderno d'oneri per il servizio di navigazione postale e commerciale tra l'Italia e gli scali Levantini.
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