Art. 1

LEGGE 15 giugno 1877, n. 3880

In vigore dal 7 lug 1877
È approvata la convenzione stipulata il 4 febbraio 1877 dallo Stato, e per esso dai Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, coi commendatori Raffaele Rubattino ed Ignazio Florio, contraenti tanto a nome proprio, che delle Compagnie da loro rappresentate, modificata dalle annesse dichiarazioni A, B, C. Il servizio marittimo tra Palermo e Tunisi, di cui all', § H del quaderno d'oneri per la navigazione a vapore tra il continente e la Sicilia, dovrà essere settimanale.
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