Art. 3

LEGGE 15 giugno 1877, n. 3880

In vigore dal 11 dic 1877
Per l'adempimento delle condizioni dell'accennata convenzione, non che di quella stipulata l'11 novembre 1876 col commendatore Ignazio Florio, approvata per legge del 3 maggio 1877, n. 3817, il Governo del Re è autorizzato ad aggiungere al capitolo 45, Servizio postale e commerciale marittimo, del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1877, la somma di lire duemilioni ottocentocinquantacinquemila centosettantatrè (L. 2,855,173), oltre la maggior somma occorrente per l'aumentata corsa quindicinale Palermo-Tunisi e per la linea di navigazione da Ancona a Zara.
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