Art. 45
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 1 gen 1870
I Ministri potranno anche emettere mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia, per somma però che non ecceda le lire trentamila; e così anche mandati di anticipazione per le competenze dei Corpi dell'Esercito e della Marina, regolate secondo il bisogno, non che per tutte le somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi di spesa alle Legazioni, Consolati e Missioni all'estero ed alle navi viaggianti fuori Stato; e ciò sempre nei limiti fissati nel bilancio.
Nei mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia sarà sempre fatto riferimento al Regolamento approvato con Decreto Reale, di cui è detto al paragrafo 1 dell' della presente Legge, ferma la eccezione contemplata dal paragrafo 2 dello stesso articolo.
Il modo del pagamento del debito pubblico nell'interno dello Stato ed all'estero, è stabilito dal Regolamento, e la giustificazione di questo pagamento sarà fatta ogni sei mesi.
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