Art. 45

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
I Ministri potranno anche emettere mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia, per somma però che non ecceda le lire trentamila; e così anche mandati di anticipazione per le competenze dei Corpi dell'Esercito e della Marina, regolate secondo il bisogno, non che per tutte le somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi di spesa alle Legazioni, Consolati e Missioni all'estero ed alle navi viaggianti fuori Stato; e ciò sempre nei limiti fissati nel bilancio. Nei mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia sarà sempre fatto riferimento al Regolamento approvato con Decreto Reale, di cui è detto al paragrafo 1 dell' della presente Legge, ferma la eccezione contemplata dal paragrafo 2 dello stesso articolo. Il modo del pagamento del debito pubblico nell'interno dello Stato ed all'estero, è stabilito dal Regolamento, e la giustificazione di questo pagamento sarà fatta ogni sei mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1869-04-22;5026#art-45

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo