Art. 42
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 1 gen 1870
I Funzionari si civili che militari, a cui disposizione siano stati emessi mandati, potranno valersene mediante buoni a matrice a favore dei creditori, e non mai a favore di se stessi.
Nei buoni saranno indicati il nome e cognome delle parti prendenti, l'oggetto dei pagamenti, le somme in conto od a saldo, e il numero del mandato a disposizione, al quale si riferiscono.
Saranno altresì rivestiti delle formalità prescritte dal Regolamento.
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