Art. 43

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
Ogni mese i Funzionari delegati, di cui è cenno nell'articolo precedente, presenteranno i conti delle somme erogate coi documenti giustificativi, a norma delle prescrizioni del Regolamento, per gli effetti della loro revisione, e per essere trasmessi di poi alla Corte dei conti. I Funzionari delegati sono personalmente responsabili della regolarità delle spese approvate e disposte; gli Agenti pagatori, della regolarità del pagamento.
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LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026 (Art. 43 Sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale.) — Testo vigente | Portale Normativo