Titolo II
Art. 17
Tutela della genitorialità
In vigore dal 4 set 2025
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, l'ultimo capoverso «sino al compimento del terzo anno di età del figlio» è sostituito con «sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio».
b) È aggiunto il comma 4-bis:
«4-bis. A domanda, è previsto l'esonero dal turno notturno per il dipendente che assiste un figlio affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita opportunamente documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-06-23;125#art-17