Art. 17 · Tutela della genitorialità
Titolo II

Art. 17

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Tutela della genitorialità

In vigore dal 4 set 2025
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4, l'ultimo capoverso «sino al compimento del terzo anno di età del figlio» è sostituito con «sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio». b) È aggiunto il comma 4-bis: «4-bis. A domanda, è previsto l'esonero dal turno notturno per il dipendente che assiste un figlio affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita opportunamente documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.».
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