Titolo I
Art. 12
Trattamento di trasferta
In vigore dal 4 set 2025
1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, l'indennità di missione prevista dall', comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, per il personale di cui all' del presente decreto è rideterminata in euro 24,00.
2. Con la medesima decorrenza del comma 1, le lettere a) e b) dell', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, sono sostituite dalle seguenti:
a) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti, fermo restando che per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto;
b) i medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo».
3. All' del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, dopo il comma 12, è inserito il seguente:
«13. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario a tariffa base.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-06-23;125#art-12