Art. 1
Ambito di applicazione e durata
In vigore dal 4 set 2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell' della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visti gli articoli 136, 137 e 139 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Viste, in particolare, le disposizioni del richiamato articolo 137 relativo alle modalità di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 16 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024, relativo all'«individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2022 - 2024, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022 n.121, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell', comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2022-2024, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 20 febbraio 2025, dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale:
- CO.NA.PO.;
- FNS CISL;
- UIL PA VV.F.;
- CONFSAL VV.F.
L'Organizzazione sindacale FP CGIL VV.F., rappresentativa del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, non ha sottoscritto la suddetta ipotesi e non ha presentato osservazioni ai sensi dell'articolo 139, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
Visti l', comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l', decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023, l', commi 27, 28 e 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e l', comma 121, della legge 207 del 30 dicembre 2024 che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo collettivo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 139, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2022 - 2024 e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente accordo disciplina gli aspetti giuridici del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi del trattamento economico fisso e continuativo e gli istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2022-2024.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2025-2027, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-06-23;125#art-1