Titolo II

Art. 13

Particolari articolazioni dell'orario di lavoro

In vigore dal 4 set 2025
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, è apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «2-bis. Le attività di allenamento e di preparazione atletica individuale del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, nonché lo studio e la preparazione individuale della Banda musicale possono essere effettuate anche in ambito territoriale diverso da quello di servizio, ferma restando, per gli orchestrali, la prevalenza della preparazione collegiale da svolgere presso la sede abituale di servizio. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni dell' del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2022, n. 121, come modificato e integrato dall' del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024. Trova applicazione la disposizione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-06-23;125#art-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo