Titolo II
Art. 21
Tavolo tecnico per la programmazione didattica
In vigore dal 4 set 2025
1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«4. Salvo che non sia stata raggiunta un'intesa fra le parti, l'Amministrazione può assumere le proprie autonome determinazioni se siano trascorsi trenta giorni e si siano svolti almeno tre incontri fra le parti medesime. Dell'esito è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-06-23;125#art-21