Titolo II
Art. 23
Contrattazione integrativa
In vigore dal 4 set 2025
1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula dell'accordo integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
Sono fatti salvi gli effetti dell'accordo sottoscritto in via definitiva trascorso il termine di trenta giorni, laddove i controlli di cui al comma 4 abbiano esito negativo. Per gli effetti finanziari, l'ammontare complessivo delle somme eventualmente erogate in difformità al parere degli organi di controllo, formulato oltre il termine di cui al comma 4, è portato in riduzione del fondo di amministrazione per l'anno successivo, in sede di accertamento della consistenza del fondo medesimo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-06-23;125#art-23