Titolo I
Art. 9
Trattamento di missione
In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:
a) l'indennità di missione prevista dall', primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui all' del presente decreto è rideterminata in euro 24,00;
b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;57#art-9