Titolo I

Art. 11

Indennità di rischio

In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale di cui all' le indennità giornaliere di rischio di cui: a) all' e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attività di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale, sono rideterminate nei seguenti importi: Parte di provvedimento in formato grafico b) all' e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi: Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;57#art-11

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