Titolo I

Art. 13

Indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS)

In vigore dal 15 giu 2022
1. L'indennità mensile di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è rideterminata dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 1° gennaio 2022, in relazione alla qualifica e all'anzianità di servizio, nella misura indicata nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 2. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile anche con l'indennità mensile pensionabile, secondo le modalità e le misure previste dall', comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505. 3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del Nucleo centrale operativo di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, è corrisposta l'indennità di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;57#art-13

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