Titolo I
Art. 18
Indennità di specificità del Corpo di polizia penitenziaria
In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di vigilanza ed osservazione detenuti nelle sezioni detentive, di traduzione o di piantonamento di detenuti, nonché al personale individuato ai sensi dell', decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 spetta un'indennità, per ciascun turno di servizio, non inferiore alle tre ore continuative, di euro 1,50.
2. Con determinazioni del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità sono stabiliti annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero dei rispettivi turni in relazione ai quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute e straordinarie di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilità finanziarie.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e' rideterminata nella misura di euro 4,20".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;57#art-18