Titolo I
Art. 21
Indennità per soccorritori alpini
In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato impiegato in operazioni di soccorso alpino, in dipendenza del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato e in possesso delle qualifiche operativo professionali di alpinista, sci alpinista ed esperto manovratore di corde, nonché ai conduttori cinofili della squadra unità cinofile a carattere speciale per la ricerca di persone in valanga e in superficie impiegati in operazioni di ricerca e soccorso, è riconosciuta l'indennità giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento delle attività operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.
2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta anche al personale abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in montagna impiegato in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;57#art-21