Titolo I
Art. 7
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dall'anno 2022, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:
a) per la Polizia di Stato: euro 3.179.999;
b) per la Polizia penitenziaria: euro 220.126.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;57#art-7