Titolo I

Art. 6

Importi una tantum

In vigore dal 15 giu 2022
1. È corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 è corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;57#art-6

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