Titolo II
Art. 51
Indennità mensile artificieri
In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;57#art-51